Questo articolo riguarda:
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Le Commissioni Locali Valanghe in Trentino
Le Commissioni Locali Valanghe (in breve CLV) rappresentano uno strumento operativo fondamentale nella gestione del rischio valanghe sul territorio Trentino. Il loro inquadramento normativo si è evoluto nel tempo, riflettendo l’importanza crescente del presidio nivologico locale nel contesto della Protezione Civile e della sicurezza nelle aree montane.
Considerata la complessità delle normative di riferimento e la loro natura in continua evoluzione, si è scelto di riportare esclusivamente i concetti chiave e gli elementi essenziali, al fine di fornire una sintesi chiara ed accessibile degli articoli di legge riguardanti le commissioni valanghe. Per una consultazione più approfondita, completa ed aggiornata dei testi normativi è possibile fare riferimento ai link riportati in fondo alla pagina.
02
Legge Provinciale 27 agosto 1982, n. 21 – L’ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE IN TRENTINO
Questa legge rappresenta l’atto normativo con cui sono state istituite, per la prima volta, le Commissioni Locali Valanghe nella Provincia Autonoma di Trento. L’articolo 5 definisce la composizione, le modalità di costituzione e le funzioni principali delle commissioni.
- Costituzione:
le commissioni sono istituite dalla Giunta Provinciale su richiesta motivata del Sindaco del comune interessato, che designa i componenti. È prevista la possibilità che una stessa commissione possa operare su più comuni limitrofi, a condizione che ci sia un accordo formale tra i sindaci dei comuni stessi. - NOTA: non essendo prevista una data di scadenza delle funzioni, l’incarico dei membri della Commissione è a tempo indeterminato. La permanenza nel ruolo è subordinata alla volontà del Sindaco (es. tramite revoca o sostituzione) o del singolo componente (es. attraverso dimissioni volontarie).
- Composizione:
ogni commissione è composta da un numero variabile tra 5 e 10 membri, individuati tra soggetti dotati di una profonda conoscenza del territorio e di specifiche competenze in ambito nivometeorologico. - Funzioni:
Le principali funzioni attribuite alle commissioni locali valanghe sono:
– monitoraggio costante dei fenomeni nivometeorologici
– segnalazione tempestiva dei potenziali pericoli di valanghe al sindaco competente
– consulenza tecnica al sindaco per l’adozione di misure di prevenzione e gestione del rischio
– utilizzo di metodologie e protocolli operativi indicati dal servizio provinciale competente.
- Equipaggiamento, attrezzature e compensi:
La giunta provinciale è autorizzata a:
– stipulare contratti di assicurazione contro gli infortuni a favore dei membri delle commissioni locali valanghe, per attività svolte nell’ambito delle loro funzioni istituzionali;
– fornire ai membri delle commissioni la dotazione di attrezzatura ed equipaggiamento necessari per lo svolgimento dei compiti previsti.
Ai membri delle commissioni locali valanghe sono corrisposti i compensi stabiliti dalla L.P. 20 gennaio 1958 n. 4 che prevede il gettone di presenza per le riunioni, le spese di viaggio e di vitto qualora dovute. La liquidazione di tali eventuali spettanze è a carico del Comune che ha richiesto la l’istituzione della commissione, il quale potrà poi richiedere il rimborso alla Provincia Autonoma di Trento tramite il fondo perequativo di cui al comma 4 dell’articolo 6 della L.P. 36/93 e s.m.
03
Commissari collocati in stato di quiescenza (pensionati)
La legge finanziaria 2015 (L.P. 30 dicembre 2014 n. 14, art. 31, comma 5) ha introdotto nuove disposizioni in materia di divieti di incarichi a lavoratori in quiescenza, andando a sostituire l’art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997 n. 7 – Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza. Ai sensi di tale articolo, la Provincia non può conferire a lavoratori in quiescenza (pubblici, privato o autonomi) incarichi in commissioni previste dalla normativa provinciale, incluse le commissioni locali valanghe. Tali incarichi sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito; in questo caso, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate, con esclusione dei gettoni di presenza. In caso di violazione di quest’articolo è disposta la decadenza dall’incarico.
Per poter proseguire l’incarico di commissario, i membri in quiescenza devono formalizzare la propria rinuncia al gettone di presenza. A tal fine, è necessario richiedere la relativa modulistica all’Ufficio Previsioni e Pianificazione e trasmetterla debitamente compilata e firmata al medesimo ufficio.
04
Legge Provinciale 1 luglio 2011, n. 9 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN PROVINCIA DI TRENTO
Con questa legge, che con l’articolo 84 abroga formalmente la precedente L.P. 21/1982, viene definita l’intera organizzazione del sistema provinciale di protezione civile.
ATTENZIONE: questa norma è rimasta espressamente in sospeso; infatti, ai sensi dell’articolo 82 comma 9, le disposizioni della L.P. 1 luglio 2011, n. 9 relative alle commissioni locali valanghe restano prive di efficacia fino alla data del trasferimento delle funzioni in materia di protezione civile alle comunità e, comunque, fino all’approvazione dei piani di protezione civile sovracomunali. Fino ad allora, continuano a operare le commissioni locali valanghe istituite dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21, secondo quanto previsto dall’articolo 5 della medesima legge.
Le commissioni locali valanghe costituiscono una delle strutture operative del sistema di protezione civile ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera j) della L.P. 1 luglio 2011, n. 9. L’articolo 8 della medesima legge stabilisce che i comuni provvedono alla costituzione e alla gestione delle commissioni locali valanghe ai sensi del successivo articolo 42.
L’articolo 42 – Misure per la gestione del rischio di valanghe – infatti, è il fulcro normativo che regola l’operato delle commissioni locali valanghe.
- Costituzione e composizione (comma 2):
- Funzioni (comma 4):
Le CLV svolgono i seguenti compiti:
- Piano di protezione civile sovracomunale (comma 5):
In relazione alla localizzazione, all’estensione e alla concentrazione delle aree soggette al rischio di valanghe, definisce il numero e l’ambito di operatività delle commissioni locali valanghe e determina i criteri per la loro composizione.
- Interventi di distacco artificiale (comma 6):
La Provincia, in collaborazione con le commissioni locali valanghe e gli enti locali, realizza interventi di distacco artificiale delle valanghe e di bonifica delle aree interessate da fenomeni valanghivi.
- Prevenzione, informazione, formazione e aggiornamento (commi 1 e 7):
- Equipaggiamento e copertura assicurativa (comma 3):
La Provincia è autorizzata a concedere ai comuni contributi fino al 90 per cento della spesa ammissibile per la fornitura delle attrezzature, delle dotazioni e dei dispositivi di protezione individuale, nonché per la stipulazione di polizze assicurative.
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Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 – LEGGE PROVINCIALE SUGLI IMPIANTI A FUNE
LEGGE PROVINCIALE SUGLI IMPIANTI A FUNE
Articolo 7 – Idoneità delle aree e misure di difesa dal pericolo di valanghe
- Vigilanza tecnica (comma 6):
la vigilanza tecnica sugli impianti a fune e sulle piste da sci è effettuata, con riguardo alle misure di difesa dal pericolo di valanghe, da personale appartenente al servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche (Servizio Prevenzione Rischi e C.U.E. – Ufficio Previsioni e Pianificazione).
- Intervento delle Commissioni Locali Valanghe (comma 7):
Durante la vigilanza tecnica, se si riscontrano pericoli per la sicurezza delle persone, il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche: